Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio si estende dal 30 Giugno 2023 al 30 Settembre 2023 il mutuo ‘Prima Casa under 36’.
COS’E’ IL BONUS PRIMA CASA UNDER 36 E CHI PUO’ BENEFICIARNE?
Il bonus prima casa under 36 è un’agevolazione che racchiude una serie di misuri fiscali (e non) in favore di giovani acquirenti con età non superiore a 36 anni (non compiuti nell’anno solare in cui è stato effettuato l’acquisto) e ISEE non superiore a 40.000 euro.
Tra gli immobili ammessi all’agevolazione rientrano quelli classificati nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Particolare attenzione va prestata al fatto che il bonus si applica anche:
- Alle pertinenze dell’immobile agevolato, come depositi e box auto.
- E alle imposte di registro, ipotecaria e catastale azzerate anche per acquisti soggetti a IVA.
I VANTAGGI PER GLI ACQUIRENTI
L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.
Nello specifico:
- Per gli acquisti non soggetti a IVA è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
- In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24.
Anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile vi sono agevolazioni:
- Con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.
QUANDO SI PERDE L’AGEVOLAZIONE
Nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate riscontra l’insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni prevede il recupero delle imposte dovute.
A seconda dei motivi, le conseguenze possono essere diverse:
- Insussistenza dei requisiti, come ad esempio, il valore ISEE, l’imposta di registro sarà recuperata nella misura del 2% e le imposte ipotecaria e catastale saranno applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
- Nei casi di dichiarazione mendace resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti.
- Mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
- Mancata alienazione della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova.
Nelle ultime ipotesi, l’Agenzia delle Entrata recupererà così i fondi: l’imposta di registro sarà determinata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione d’interessi e sanzioni. Sarà infine, recuperato anche il credito d’imposta, insieme a interessi e sanzioni.